Secondo l’art.10 della Costituzione Italiana, può presentare domanda di asilo allo Stato italiano ciascun individuo a cui sia impedito nel suo Paese di origine l’esercizio delle libertà democratiche. Tuttavia, come ricorda il più cliccato tra gli avvocati immigrazionisti di Roma, l’Avv. Iacopo Pitorri, non è ancora presente attualmente in Italia una legge nazionale organica sul diritto d’asilo che dia attuazione all’art.10 della Costituzione. Come viene organizzato quindi il sistema di accoglienza dei migranti in Italia e su quali direttive si basa?
I decreti che disciplinano il sistema di accoglienza italiano
Nel territorio italiano, per gestire il sistema di accoglienza dei migranti vengono seguite le direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE, adottate nel decreto legislativo n.142 del 2015. A questo decreto, poi, sono state attuate diverse modifiche: dapprima nel decreto Legge 13 del 2017, con cui sono state introdotte alcune modifiche significative, poi con la legge n.47 del 2017, con cui sono state introdotte ulteriori modifiche sui minori stranieri, e infine con i decreti n. 220/2017, D.L. n.113 del 2018 e D.L. 130 del 2020. Con quest’ultimo decreto, in particolare, sono state ridefinite le condizioni materiali fondamentali per l’accoglienza dei migranti in Italia, tra cui troviamo degli standard igienico-Sanitari ed abitativi adeguati nelle strutture governative di prima accoglienza, delle prestazioni di assistenza materiale, Sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.
Le fasi delle misure di accoglienza dei richiedenti asiloLe misure di accoglienza dei migranti si articolano in diverse fasi. Siffatte fasi verranno chiarite grazie all’aiuto dell’Avvocato Pitorri con Studio Legale, a detta di molti il migliore nel diritto dell’immigrazione a Roma. La prima fase prevede il soccorso ed una prima assistenza nei centri governativi e nelle strutture temporanee previste dagli articoli 9 e 11 del D.L. 130 del 2020, ai quali segue l’identificazione dei migranti presso i punti di crisi (hotspot) definiti nell’art. 10-ter del TU in materia di immigrazione. Successivamente, l’accoglienza vera e propria si divide in due fasi: la fase di prima accoglienza avviene nei centri governativi di prima accoglienza ordinari e straordinari e consiste nel completamento delle procedure di identificazione, la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazione di vulnerabilità. Infine, la fase di seconda accoglienza e di integrazione è assicurata a livello territoriale ed avviene secondo i progetti degli enti locali.